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Sansepolcro: domani scade il termine per il versamento dell’acconto IMU

I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.

Il versamento della rata a saldo verrà eseguito a conguaglio, sulla base delle aliquote approvate con delibera di Consiglio Comunale n.  7 del 28/02/2022, che conferma le aliquote approvate nell’anno 2021.

Chi versa dopo le date previste dovrà pagare una sanzione.

CHI DEVE PAGARE

 

Devono pagare l’Imposta Municipale Propria IMU:

  • I proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili e terreni situati nel territorio comunale.
  • I locatari finanziari in caso di leasing;
  • I concessionari di aree demaniali;
  • L’amministratore per gli immobili in multiproprietà.
  • I proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi le aliquote e detrazioni stabilite dal comune.

NOVITA’

L’imposta, chiamata “nuova IMU”, in vigore dal 2020, mantiene in linea generale gli stessi presupposti soggettivi e oggettivi, disciplinati dalla normativa vigente nel 2019, di seguito i punti salienti:

  • Le abitazioni principali, è bene precisarlo, rimangono comunque soggette a IMU se registrate nelle categorie catastali cosiddette “di lusso” (A/1, A/8 e A/9).
  • Cambia qualcosa per le coppie divorziate

Infatti la nuova IMU prevede che il soggetto passivo d’imposta è il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, è parificata dal legislatore ad una “abitazione principale” e quindi è esente IMU.

Ma la nuova precisazione riguardo al genitore “affidatario dei figli”, implica che in assenza di tale affidamento non operi alcuna esenzione e l’IMU viene assolta dal proprietario secondo le regole ordinarie.

  • La nuova IMU conferma che, in caso di immobili concessi in locazione finanziaria (contratti di leasing) il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
  • Dal 2021 i pensionati residenti all’estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia hanno diritto ad una riduzione d’imposta pari al 50% per un unico immobile non locato e non concesso in comodato. Non è più richiesta la iscrizione all’AIRE.
  • Si conferma invece la riduzione del 50% della base imponibile per:

⁻         I fabbricati di interesse storico o artistico;

⁻         I fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili;

⁻         Le unità immobiliari concesse in comodato gratuito con contratto registrato a parenti in linea retta entro il primo grado in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

  • Confermata anche l’agevolazione per le abitazioni locate a canone concordato che consiste in una riduzione dell’imposta al 75%.
  • Confermata anche l’equiparazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

Per le agevolazioni legate alla emergenza COVID-19 si rimanda alla normativa di riferimento.

COME PAGARE

 

Il versamento dell’imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (I155):

  • mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali;
  • Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune;
  • l’IMU non è dovuta per importi annui inferiori a €. 12,00.
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